Informativa post-operatoria
Medico chirurgo è responsabile del danno da perdita di chances nel caso in cui non abbia fornito le informazioni per il doverosi controlli del paziente successivamente all’intervento oncologico (follow up).
Il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 13509 del 2022) è avvenuto a Pisa e ha riguardato un paziente a cui era stato asportato un tumore (nel caso di specie un melanoma). Successivamente all’intervento, non era stato effettuato né un esame istologico né un trattamento di “follow up” e neppure un monitoraggio. Sul paziente tempo dopo era emersa una metastasi massiva da melanoma, ricollegata al passato intervento di escissione, e che, nonostante i numerosi interventi e trattamenti, aveva condotto alla morte dello stesso.
Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte il chirurgo non può limitarsi a eseguire l’intervento di cui sia stato incaricato per l’asportazione di un tumore, ma è tenuto a eseguire un’attenta opera di controlli successivi sul paziente, affinché lo informi sulle terapie a cui attenersi per evitare future recidive della malattia. La Corte ha precisato che il chirurgo non è l’unico addetto medico obbligato a dare tali informazioni, ma è certamente uno di essi e dunque in caso di mancata informativa ne risponde personalmente.
La vittima, se avesse beneficiato di un corretto follow up, avrebbe avuto elevate probabilità di individuare le sopravvenute metastasi in uno stato iniziale, e dunque in un momento in cui la malattia era curabile con più intensa efficacia, aumentando le possibilità di sopravvivenza.
Il danno risarcito ai parenti della vittima, infatti, riguarda la c.d. perdita di chances, conseguente alla perdita della possibilità di sopravvivere o di sopravvivere comunque più a lungo se il medico o la struttura ospedaliera avesse adottato un comportamento corretto nei confronti del paziente malato.